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Nuove norme per gli inviti a eventi congressuali ECM di medici specialisti dipendenti da Enti pubblici o da strutture private convenzionate - Decorrenza 1 gennaio 2020


Nell’ambito della sponsorizzazione di manifestazioni congressuali ECM è fatto divieto alle aziende di individuare e nominare direttamente o indirettamente i docenti relatori e i moderatori, nonché di interferire sui contenuti scientifici della stessa manifestazione congressuale, in conformità con la disciplina applicabile a tali tipologie di manifestazioni.

In ogni caso le aziende devono implementare un sistema di procedure interne che prevedano idonei meccanismi di verifica della congruità economica delle spese di sponsorizzazione sostenute dall’azienda a supporto di manifestazioni congressuali.

L’autorizzazione della sponsorizzazione di manifestazioni congressuali è rimessa al responsabile scientifico dell’azienda.

Limitatamente al caso di invito a manifestazioni congressuali ECM di medici specialisti dipendenti di enti pubblici o di strutture private convenzionate, l’invito, ancorchè gestito dall’azienda sponsor, dovrà essere non-nominativo ed inviato dall’azienda all’ente pubblico / struttura privata convenzionata competente almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione congressuale ECM.

L’invito potrà essere nominativo nei soli casi in cui l’indicazione dell’operatore sanitario sia richiesta dall’ente pubblico / struttura privata convenzionata alle cui dipendenze l’operatore sanitario presta la propria attività e per il quale l’ente prevede espressa autorizzazione.

L’invito dovrà specificare le spese di ospitalità sostenute da parte dell’azienda ( a mero titolo esemplificativo: quota iscrizione, viaggio, alloggio ) ed allegare il programma scientifico dell’evento.

In caso di mancato riscontro da parte dell’ente pubblico / struttura privata convenzionata entro i 30 giorni precedenti alla realizzazione della manifestazione congressuale ECM, l’azienda sarà tacitamente autorizzata ad invitare l’operatore sanitario dalla stessa individuato, fatte comunque salve eventuali previsioni più restrittive adottate dall’ente pubblico / struttura privata convenzionata alle cui dipendenze l’operatore sanitario presta la propria attività ( a mero titolo esemplificativo: previsioni che richiedano un’autorizzazione espressa da parte dell’ente pubblico / struttura privata convenzionata ).

La disposizione avrà efficacia a decorrere dal primo gennaio 2020. ( Xagena )

Fonte: Farmindustria, 2019

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