Ginecologia e Ostetricia: consenso informato nei trattamenti sanitari


In tema di trattamenti sanitari, il consenso si può definire come la manifestazione di volontà con la quale una persona conferisce ad altri la facoltà di agire in rapporto ad un diritto del quale dispone.

Secondo la costituzione nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

Il consenso, per essere valido, deve essere esente da qualsiasi forma di condizionamento e deve provenire da un maggiorenne che deve essere nelle condizioni di intendere e di volere.

Nel caso il paziente sia minorenne il consenso spetta ai genitori o ad un tutore. Nel caso in cui il medico e i genitori o i genitori stessi siano in contrasto relativamente ad un trattamento ritenuto indispensabile da parte del medico per la salute del minore, il medico stesso è tenuto a richiedere l’intervento del giudice tutelare.

In caso di separazione dei genitori la normativa prevede che le decisioni legate alla salute del minore siano congiunte, rispondendo all’esigenza di bi-genitorialità come diritto del minore.

Elemento fondamentale per la validità del consenso è un’informazione chiara ed esaustiva al paziente riguardo alle procedure mediche che andranno intraprese, di modo che questo possa esprimere l’assenso o il dissenso con cognizione di causa. E’ consigliabile quindi un linguaggio adatto al singolo paziente, indicando eventualmente la possibilità di equiparabili alternative.

Il consenso deve essere prestato prima dell’inizio del trattamento medico/chirurgico e può essere revocato dal paziente in qualsiasi momento, pertanto il medico deve assicurarsi che il paziente rimanga presente a sé stesso per tutta la durata del trattamento.

Nella situazione in cui il paziente non dovesse essere capace di esprimere un valido consenso, come in caso di operazione chirurgica in assenza di una situazione di emergenza, si dovrà attendere che l’interessato sia nuovamente nella condizione di esprimere la nuova volontà.

L’unica eccezione è rappresentata dalla circostanza in cui il trattamento non possa essere materialmente interrotto perché recherebbe gravi danni a carico della salute del paziente: solo in questo caso si può procedere in difetto di consenso

Particolare attenzione merita il problema dell’informazione e del consenso in ambito oncologico, nell’eventualità che il malato non desideri venire a conoscenza delle sue reali condizioni di salute tenendo conto dell’emotività, dell’atteggiamento psicologico e della gravità della malattia.

Il medico è tenuto a rispettare la decisione del paziente anche in caso di rifiuto alla terapia, ponendo come base la certezza che il malato abbia ben recepito la consistenza della cura e quali ne siano i vantaggi e i rischi, anche in rapporto alla qualità di vita.

La scelta del paziente di rifiutare una terapia di provata efficacia ma caratterizzata da sensibili effetti collaterali a vantaggio di una cura alternativa, come spesso accade in caso di terapia chemioterapica, rimane un diritto inviolabile.

L’ostinazione nella cura di un paziente ( oltre la sua volontà ), con l’unico scopo di un prolungamento della vita a costo di inutili sofferenze, il cosiddetto accanimento terapeutico, rimane un comportamento scorretto dal punto di vista deontologico.

Più problematica rimane la tematica del consenso in ambito ostetrico quando ci si trova in una situazione di rifiuto da parte della madre ad interventi diagnostico-terapeutici nei confronti del nascituro, in quanto si affronta un triplice conflitto tra il diritto della madre all’autodeterminazione per gli interventi sul suo corpo, il diritto del concepito alla vita e alla salute, e il dovere della madre a provvedere alle cure del nascituro.

La normativa in questo caso non trova una soluzione chiara, si affida al principio di bilanciamento degli interessi: prevarranno i diritti del nascituro quando i trattamenti medico-chirurgici non siano pregiudizievoli per la salute della madre; prevarrà il diritto della madre se il trattamento implica un pericolo per la sua vita o una menomazione permanente della sua salute o dell’integrità fisica. ( Xagena_2010 )

Gyne2010