Medico ginecologo e ostetrico: responsabilità professionale


La responsabilità professionale si riferisce ad una prestazione medica inadeguata che ha avuto come conseguenza effetti negativi per la salute del paziente, che portino a un peggioramento del quadro clinico fino addirittura al decesso durante e/o dopo il trattamento. Le conseguenze possono arrivare ad una condanna per reati e obbligo a risarcire il danno.

La colpa medica può essere generica o specifica.

La colpa generica comprende situazioni in cui il comportamento medico è stato caratterizzato da negligenza, imperizia e imprudenza.

Imperizia e imprudenza fanno riferimento ad un comportamento inadeguato in relazione alle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche richieste possedute da un professionista di pari esperienza, formazione e qualificazione. Per quanto riguarda la diligenza, ovviamente dalla Giurisprudenza è richiesta la massima diligenza possibile.

La scienza e la pratica della medicina posseggono numerose tecniche e accorgimenti atti ad evitare l’insorgenza di complicazioni alla salute e all’integrità del paziente, quindi l’osservanza di queste tecniche costituisce un obbligo a cui i medici non possono venir meno.

La colpa specifica riguarda la mancata osservanza di leggi, regolamenti, ordini, in sostanza la violazione di norme dettate da leggi che disciplinano i diversi aspetti dell’attività sanitaria.

Ogni medico, come stabilito dalla Costituzione, è penalmente responsabile in prima persona per il fatto commesso anche in caso di lavoro in equipe, situazione sempre più frequente anche in ambito ostetrico-ginecologico.

Spesso, infatti, la scelta del trattamento migliore non può derivare dalla decisione del singolo clinico, richiedendo competenze diverse di medici con specifiche responsabilità individuali o condivise, nel caso la scelta diagnostica e terapeutica sia collegiale, fermo restando che all’interno dell’equipe, secondo il principio dell’affidamento, il singolo dovrà fare affidamento sulla professionalità dei colleghi attendendosi che assolvano correttamente ai proprio compiti.

E’ stata aperta una discussione riguardo la responsabilità medica se sia da considerarsi
contrattuale o extracontrattuale.

La responsabilità contrattuale afferma che il debitore che non esegue correttamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, sempre che non provi che l’inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione dovuto a causa a lui non imputabile.

La responsabilità extracontrattuale afferma che qualunque fatto doloso che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

L’evoluzione giurisprudenziale più recente tende a considerare la responsabilità del libero professionista di tipo contrattuale, configurandola come tale anche in caso di servizio svolto in istituti di cura pubblici.

L’obbligazione del medico nei confronti del paziente è da considerarsi una obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto comporta il dovere di utilizzare i mezzi migliori per raggiungere il fine, senza peraltro la certezza del raggiungimento del buon esito della prestazione. ( Xagena_2010 )

Gyne2010